Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









Legge 19/10/1999 n. 370

2. Č autorizzata la spesa di lire 7,7 miliardi per l'anno 2000 e di lire 8 miliardi per l'anno 2001, da ripartire tra gli atenei come contributi alle spese di funzionamento delle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, con i medesimi criteri adottati nei provvedimenti attuativi della programmazione del sistema universitario 1998-2000.

3. Č autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2000 e di lire 2 miliardi per l'anno 2001, da ripartire tra gli atenei che gestiscono le scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti.

Art. 6. Disposizioni per l'autonomia didattica

1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210, č sostituito dal seguente: "6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge sono disposti con decreto rettorale e decorrono di norma dal 1o novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attivitā didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di altre universitā, l'anticipo della decorrenza puō essere disposto solo sulla base di un accordo tra le universitā interessate, approvato dagli organi accademici competenti, previo nulla osta della facoltā di provenienza".

2. Nell'ambito di procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di professori e ricercatori universitari bandite dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il divieto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera

i), della legge 3 luglio 1998, n. 210, č esteso anche ai professori nominati dalle facoltā ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della predetta legge.

3. All'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 2) e 3), della legge 3 luglio 1998, n. 210, dopo le parole: "in campo clinico", sono inserite le seguenti: "ovvero, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnicoaddestrativo".

4. All'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole da: "sono istituite" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con esclusivo riferimento alle attivitā professionali per il cui esercizio la normativa vigente giā prevede l'obbligo di superamento di un esame di Stato, č modificata e integrata la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonchč dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, in conformitā ai seguenti criteri direttivi:

b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera a), indicando i necessari raccordi con la pių generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;

c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di Stato con quanto disposto ai sensi della lettera a)".

5. Gli statuti degli atenei disciplinano l'istituzione di commissioni per l'esame dei problemi relativi allo svolgimento delle attivitā didattiche presso le competenti strutture composte pariteticamente da rappresentanti dei docenti e degli studenti. Le commissioni esprimono parere circa la compatibilitā tra i crediti assegnati alle attivitā formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche, ai sensi dei decreti che saranno emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.

6. Le universitā adeguano gli ordinamenti didattici dei corsi di studio ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale contenente i criteri specifici per i predetti corsi. Decorso infruttuosamente tale termine, non possono essere erogati alla universitā i finanziamenti previsti da accordi di programma o dai provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria fino alla data di trasmissione al Ministero dell'universitā e della ricerca scientifica e tecnologica dei regolamenti didattici contenenti gli adeguamenti predetti.

7. All'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341" sono sostituite dalle seguenti: "universitari, con esclusione del dottorato di ricerca"; e le parole: "della predetta legge" sono sostituite dalle seguenti: "della legge 19 novembre 1990, n. 341";

b) alla lettera a), le parole: "anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ed" sono soppresse; e le parole da: "nonchč la previsione" fino a: "della legge 19 novembre 1990, n. 341" sono sostituite dalle seguenti: "nonchč la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli uni versitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178".

8. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, la parola: "cinque" č sostituita dalla seguente: "sei"; e dopo la parola: "esperti", sono inserite le seguenti: "anche stranieri".

9. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni".

Art. 7. Disposizioni per gli organi collegiali del Ministero dell'universitā e della ricerca scientifica e tecnologica

1. A decorrere dal 1o gennaio 1999 sono ammesse, come spese di funzionamento del CUN e del CNSU, su proposta dei predetti Consigli, indennitā di presenza e rimborsi spese con importi determinati, in modo omogeneo per tutti i componenti, da decreti del Ministro dell'universitā e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica. I medesimi decreti determinano l'importo di specifiche indennitā per il presidente e il vicepresidente. Il Ministro dell'universitā e della ricerca scientifica e tecnologica, su motivata proposta dei presidenti del CUN e del CNSU, puō destinare alle attivitā richieste fino a tre esperti per esigenze operative che necessitano di specifiche capacitā professionali. Ai predetti esperti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per le finalitā del presente comma č autorizzata la spesa di lire 1,5 miliardi a decorrere dal 1o gennaio 1999.

2. Entro il limite massimo complessivo di 300 milioni di lire, le universitā sedi della commissione elettorale locale, individuate ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'universitā e della ricerca scientifica e tecnologica 25 novembre 1998, sono autorizzate a rimborsare le spese documentate sostenute dalle associazioni degli studenti universitari, dei dottorandi di ricerca e degli specializzandi, che abbiano regolarmente presentato liste di candidati per l'elezione del CNSU, indetta con la citata ordinanza per i giorni 24 e 25 marzo 1999. Con apposito decreto del Ministro dell'universitā e della ricerca scientifica e tecnologica sono stabilite le modalitā e le procedure per il rimborso e i criteri per il riparto della suddetta somma tra gli atenei. . Disposizioni in materia di personale universitario

1. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo delle universitā č di tipo subordinato, con trattamento economico determinato in conformitā a criteri e parametri individuati con decreti del Ministro dell'universitā e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica.

2. L'articolo 11 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, si interpreta, per la parte riguardante il personale delle Universitā per stranieri di Perugia e di Siena, nel senso che i benefėci di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, si applicano al personale tecnico e amministrativo inquadrato nei ruoli delle predette Universitā con la sola esclusione di quello che, successivamente all'inquadramento di cui all'articolo 27 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, abbia giā eventualmente usufruito dei benefėci di cui all'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

3. A decorrere dalla data di soppressione delle scuole autonome di ostetricia, il personale in servizio di ruolo o incaricato senza soluzione di continuitā per almeno cinque anni, non appartenente ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche, mantiene, a domanda, il trattamento economico complessivo in godimento, presso e con onere a carico delle universitā vigilanti sulle scuole stesse ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito dalla legge 25 marzo 1937, n. 921, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, con esclusione di ogni equiparazione al personale docente e ricercatore delle universitā. Le universitā assegnano funzioni al predetto personale sulla base dell'attivitā svolta nelle scuole. La domanda, a pena di decadenza dal beneficio, deve essere presentata alle predette universitā entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che l'assegno personale ivi previsto ed attribuito in applicazione degli articoli 36, ultimo comma, e 38, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai docenti e ai ricercatori universitari, č rideterminato all'atto della conferma o del superamento del periodo di straordinariato per effetto del trattamento stipendiale spettante anche a seguito del riconoscimento dei servizi previsto dall'articolo 103 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Il maggiore trattamento stipendiale derivante da interpretazioni difformi da quella di cui al presente comma č riassorbito con i successivi miglioramenti economici. Č fatta salva l'esecuzione dei giudicati non conformi all'interpretazione autentica recata dal presente comma.

5. Nei casi in cui la normativa vigente consenta al personale assunto o rientrato nei ruoli dei professori e ricercatori universitari di conservare l'importo corrispondente alla differenza tra il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o nell'incarico svolto precedentemente e quello attribuito al professore o ricercatore universitario di pari anzianitā, tale importo č attribuito come assegno ad personam da riassorbire per effetto sia della progressione economica e dell'assegno aggiuntivo di cui agli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sia di ogni altro incremento retributivo attribuito al personale docente e ricercatore delle universitā.

6. Con decorrenza dal 1o gennaio 2000 č riconosciuto al personale docente e ricercatore delle universitā, per il quale non č stata applicata la disposizione di cui all'articolo 103, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il servizio prestato nella scuola secondaria, entro i limiti e con le modalitā di cui al citato articolo 103.

7. Č legittimamente conseguita l'idoneitā di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, da parte dei tecnici laureati di cui all'articolo 1, comma 10, penultimo periodo, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, anche se non in servizio al 1o agosto 1980 i quali, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione, emesse dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati.

 

Pagina 2/4 - pagine: [1] [2] [3] [4]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional